| Precisazioni sulle “Semplificazioni Fiscali” (D.Lgs. n. 175) - Esportatore abituale e fornitori |
|
|
|
| Venerdì 12 Dicembre 2014 07:50 |
|
Pagina 10 di 13
Vengono introdotte alcune modifiche in materia di adempimenti nel rapporto fornitore – esportatore abituale, con particolare riguardo alle comunicazioni da effettuare all’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, l’esportatore abituale invia all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d’intento che sarà consegnata al fornitore. L’esportato abituale, in seguito, consegna al proprio fornitore la lettera d’intento unitamente alla ricevuta di prestazione della medesima all’Agenzia.
Viene inoltre eliminato l’obbligo, in capo al fornitore dell’esportatore abituale di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute; l’onere di comunicazione all’Agenzia viene trasferito in capo all’esportatore abituale che fruisce della non imponibilità della prestazione; l’Agenzia rilascia apposita ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall’esportatore abituale; l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento trasmessa all’Agenzia, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa; il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d’intento e la relativa ricevuta effettuare l’operazione senza applicazione dell’imposta; il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, di cui deve riscontrare telematicamente l’avvenuto rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate per non incorrere in sanzioni; il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA nel confronti di singoli esportatori abituali. Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015. È previsto un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. |




