| Precisazioni sulle “Semplificazioni Fiscali” (D.Lgs. n. 175) |
|
|
|
| Venerdì 12 Dicembre 2014 07:50 |
(Laura G. D’Orso) La pubblicazione del Decreto legge sulle "semplificazioni fiscali" ha l'intento di chiarire aspetti della Legge Delega n. 23/2014. Tuttavia non risulta ancora agevole districarsi fra le principali novità.Qui di seguito, perciò, ecco le più importanti ricordando da subito che alcune delle disposizioni prevedono una decorrenza diversa rispetto a quella ordinaria prevista per l’entrata in vigore del decreto legislativo. In materia di dichiarazione dei redditi in riferimento alla presentazione dei modelli 730, viene introdotto in via sperimentale l’invio al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle Entrate. Per la predisposizione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria, i dati inviati da soggetti terzi (banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni che sono state rilasciate al contribuente dai sostituti d’imposta.
A partire dal 2015 verrà messa a disposizione entro il 15 aprile la dichiarazione, che il contribuente potrà accettare o modificare. Il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione precompilata direttamente online tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite delega al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, o ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato. Ovviamente è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. Se la dichiarazione precompilata è presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche, non si procederà al controllo. Se invece, la dichiarazione precompilata presenterà modifiche, effettuate mediante CAF o professionista, il controllo formale verrà effettuato nei confronti di questi ultimi. Si applica dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all’anno d’imposta 2014. Se nella dichiarazione viene apposto un visto di conformità infedele, i soggetti che lo hanno sottoscritto sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente. Resta, comunque, la possibilità di trasmettere una dichiarazione rettificativa ovvero una comunicazione dei dati relativi alla rettifica entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa e in tale ipotesi la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione; sanzione che può essere ravveduta con la riduzione a 1/8. Con una dichiarazione rettificativa, il contribuente sarà però tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi in ipotesi di dichiarazione rettificativa. Tale ultima norma entra in vigore dall’assistenza prestata nel 2015. Sempre al fine di garantire la predisposizione del 730 precompilato entro il 15 aprile di ogni anno viene previsto l’anticipo delle comunicazioni relative ad alcuni oneri deducibili e detraibili (mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali). Secondo le nuove disposizioni questi dati dovranno essere comunicati da parte dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, entro il 28.02 di ogni anno.
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, ospedali, medici e farmacie dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni effettuate nel 2015 con esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta. Anche in questo caso si rende applicabile la nuova sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa, salvo nel caso in cui l’interessato provveda ad effettuare la comunicazione entro 5 giorni dalla scadenza, oppure entro 5 giorni dalla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate. La disposizione si applica dal 2015. Si specifica che le disposizioni contenute nel decreto legge non prevedono l’invio della dichiarazione congiunta per i due coniugi: a questi verrà inviata singolarmente la propria dichiarazione dei redditi, che potrà successivamente essere presentata secondo la modalità scelta.
Si evidenzia che nel caso di accettazione della dichiarazione precompilata, il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà in ogni caso verificare la spettanza di detrazioni, deduzioni e agevolazioni (viene escluso, quindi, il mero controllo formale). La disposizione si applica dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all’anno d’imposta 2014. In materia di dichiarazione di successione la presenza di crediti d’imposta a favore del de cuius non comporta più la necessità di presentare una dichiarazione integrativa. Nel caso in cui avvenga il rimborso a seguito della dichiarazione di successione, l’Agenzia terrà conto di tale versamento nella determinazione dell’imposta di successione.
Viene previsto l’esonero dalla dichiarazione di successione quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Possono essere, inoltre, sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; l'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma l, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma; gli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. L’Agenzia delle Entrate può chiedere i documenti in originale o in copia autentica. Le disposizioni entrano in vigore con l’entrata in vigore del D.Lgs (13.12.2014). Viene previsto l’ampliamento della soglia, da 5.000 a 15.000 euro, entro cui non sono richiesti particolari adempimenti per ottenere i rimborsi d’imposta ed, inoltre, non vengono più posti limiti in riferimento ai contribuenti non a rischio che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Viene stabilito che non è più necessaria la garanzia per ottenere un rimborso di importo superiore a 15.000 euro, fatta eccezione in alcune ipotesi specifiche, in cui il contribuente deve ritenersi a rischio e cioè soggetti ad inizio attività; soggetti a fine attività; soggetti interessati dalla notifica di avvisi di accertamento; presentazione di dichiarazioni prive di visto di conformità. Viene previsto, inoltre, che l’agente della riscossione provveda ad effettuare i versamenti senza che il contribuente sia tenuto ad effettuare alcuna richiesta di interessi sulle somme da rimborsare. Infine, con uno o più decreti Mef saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. È previsto anche un provvedimento delle Entrate per stabilire modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi. Conglobamento di opzioni nella dichiarazione dei redditi/IRAP
I contribuenti che intendono esercitare talune opzioni non sono più tenuti a presentare apposito modello, ma potranno fare la richiesta direttamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi o IRAP.
Secondo quanto previsto dall’articolo 16 del dlgs, infatti, vengono aboliti i seguenti modelli e le relative funzionalità saranno assorbite dalla presentazione delle predette dichiarazioni: - consolidato nazionale; - trasparenza fiscale; - tonnage tax. La soglia per cui non sono richiesti adempimenti passa da 5.000 a 15.000 Non viene richiesta alcuna garanzia, salvo particolari condizioni Interessi riconosciuti senza apposita richiesta (Verranno individuati contribuenti a cui effettuare i rimborsi in
via prioritaria). Le disposizioni entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. Secondo quanto previsto dall’articolo 17, le società con periodo
d’imposta coincidente/non coincidente con l’anno solare sono tenute a presentare la dichiarazione secondo i seguenti criteri: per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà essere utilizzato il modello di dichiarazione pubblicato il 31.01 dell’anno successivo; per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il modello di dichiarazione pubblicato entro il 31.01 di ogni anno dovrà essere utilizzato per il periodo d’imposta in corso al 31.12 dell’anno precedente a quello di approvazione. In altre parole, è stata uniformata la scelta del modello dichiarativo per le società di persone alle regole in essere per quelle di capitali (se il periodo comprende il 31 dicembre, si utilizza il modello “nuovo”). Inoltre, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IRAP: da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni va effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR in ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, devono effettuare i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni entrano in vigore con l’entrata in vigore del D.Lgs(13 dicembre 2014). Il periodo di osservazione da prendere in riferimento per l’applicazione della disciplina della perdita sistemica viene ampliato da tre a cinque anni. Viene previsto che tali disposizioni, in deroga allo statuto del contribuente, potranno essere applicate per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal periodo d’imposta 01.01.2014/31.12.2014.
Per il periodo d’imposta 2014 la disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo d’imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (2009-2010-2011-2012-2013) ovvero sia in perdita fiscale per quattro periodi (2009-2010-2011-2012-2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo. La decorrenza della disposizione è il 2014. Vengono introdotte alcune modifiche in materia di adempimenti nel rapporto fornitore – esportatore abituale, con particolare riguardo alle comunicazioni da effettuare all’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, l’esportatore abituale invia all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d’intento che sarà consegnata al fornitore. L’esportato abituale, in seguito, consegna al proprio fornitore la lettera d’intento unitamente alla ricevuta di prestazione della medesima all’Agenzia.
Viene inoltre eliminato l’obbligo, in capo al fornitore dell’esportatore abituale di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute; l’onere di comunicazione all’Agenzia viene trasferito in capo all’esportatore abituale che fruisce della non imponibilità della prestazione; l’Agenzia rilascia apposita ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall’esportatore abituale; l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento trasmessa all’Agenzia, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa; il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d’intento e la relativa ricevuta effettuare l’operazione senza applicazione dell’imposta; il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, di cui deve riscontrare telematicamente l’avvenuto rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate per non incorrere in sanzioni; il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA nel confronti di singoli esportatori abituali. Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015. È previsto un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Con l’approvazione definitiva del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali cambiano volto le comunicazioni delle operazioni IVA con i paradisi fiscali disciplinate dall’art. 1 del DL 40/2010. Le novità riguardano la periodicità, che passa da mensile o trimestrale ad annuale, e la soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è obbligatorio, elevata da 500 euro a 10.000 euro; entrambe le novità si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.
La decorrenza delle disposizioni è il 2014. Viene introdotta una modifica in materia di detrazione forfettaria dell’IVA a favore delle imprese che svolgono attività di intrattenimento.
Viene previsto, in particolare, che la detrazione forfettaria è fissata al 50% dell’IVA a debito, ridotta ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione e ad un terzo per le cessioni e concessioni di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica. La modifica ha l’effetto di aumentare al 50% la detrazione forfettaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione. La disposizione entra in vigore con l’entrata in vigore del D.Lgs (13 dicembre 2014). Le spese per omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro
sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IVA, viene parificato il valore soglia a 50 euro. Le disposizioni entrano in vigore con l’entrata in vigore del D.Lgs (13 dicembre 2014). |




(Laura G. D’Orso) La pubblicazione del Decreto legge sulle "semplificazioni fiscali" ha l'intento di chiarire aspetti della Legge Delega n. 23/2014. Tuttavia non risulta ancora agevole districarsi fra le principali novità.
