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Precisazioni sulle “Semplificazioni Fiscali” (D.Lgs. n. 175) - Modello 730 precompilato PDF Stampa E-mail
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Venerdì 12 Dicembre 2014 07:50
Indice
Precisazioni sulle “Semplificazioni Fiscali” (D.Lgs. n. 175)
Modello 730 precompilato
La Comunicazione dei dati su oneri deducibili e detraibili
Presentazione della dichiarazione
Dichiarazione di successione e rimborsi d’imposta
Rimborsi d’imposta
Rimborsi d’imposta
Modelli di dichiarazione e periodi d’imposta
Società in perdita sistemica
Esportatore abituale e fornitori
Comunicazioni black list
IVA e attività di intrattenimento
Spese per omaggi
Tutte le pagine
In materia di dichiarazione dei redditi in riferimento alla presentazione dei modelli 730, viene introdotto in via sperimentale l’invio al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle Entrate. Per la predisposizione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria, i dati inviati da soggetti terzi (banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni che sono state rilasciate al contribuente dai sostituti d’imposta.
A partire dal 2015 verrà messa a disposizione entro il 15 aprile la dichiarazione, che il contribuente potrà accettare o modificare.
Il contribuente potrà accedere alla propria dichiarazione precompilata direttamente online tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite delega al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, o ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato.
Ovviamente è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.
Se la dichiarazione precompilata è presentata direttamente ovvero
tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche, non si procederà al controllo. Se invece, la dichiarazione precompilata presenterà modifiche, effettuate mediante CAF o professionista, il controllo formale verrà effettuato nei confronti di questi ultimi.
Si applica dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all’anno d’imposta 2014.
Se nella dichiarazione viene apposto un visto di conformità infedele, i soggetti che lo hanno sottoscritto sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente. Resta, comunque, la possibilità di trasmettere una dichiarazione rettificativa ovvero una comunicazione dei dati relativi alla rettifica entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa e in tale ipotesi la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione; sanzione che può essere ravveduta con la riduzione a 1/8.
Con una dichiarazione rettificativa, il contribuente sarà però tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi in ipotesi di dichiarazione rettificativa.
Tale ultima norma entra in vigore dall’assistenza prestata nel 2015.


 
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