| Precisazioni sulle “Semplificazioni Fiscali” (D.Lgs. n. 175) - Rimborsi d’imposta |
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| Venerdì 12 Dicembre 2014 07:50 |
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Viene previsto l’ampliamento della soglia, da 5.000 a 15.000 euro, entro cui non sono richiesti particolari adempimenti per ottenere i rimborsi d’imposta ed, inoltre, non vengono più posti limiti in riferimento ai contribuenti non a rischio che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Viene stabilito che non è più necessaria la garanzia per ottenere un rimborso di importo superiore a 15.000 euro, fatta eccezione in alcune ipotesi specifiche, in cui il contribuente deve ritenersi a rischio e cioè soggetti ad inizio attività; soggetti a fine attività; soggetti interessati dalla notifica di avvisi di accertamento; presentazione di dichiarazioni prive di visto di conformità. Viene previsto, inoltre, che l’agente della riscossione provveda ad effettuare i versamenti senza che il contribuente sia tenuto ad effettuare alcuna richiesta di interessi sulle somme da rimborsare. Infine, con uno o più decreti Mef saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. È previsto anche un provvedimento delle Entrate per stabilire modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi. Conglobamento di opzioni nella dichiarazione dei redditi/IRAP
I contribuenti che intendono esercitare talune opzioni non sono più tenuti a presentare apposito modello, ma potranno fare la richiesta direttamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi o IRAP.
Secondo quanto previsto dall’articolo 16 del dlgs, infatti, vengono aboliti i seguenti modelli e le relative funzionalità saranno assorbite dalla presentazione delle predette dichiarazioni: - consolidato nazionale; - trasparenza fiscale; - tonnage tax. La soglia per cui non sono richiesti adempimenti passa da 5.000 a 15.000 |




