| Precisazioni sulle “Semplificazioni Fiscali” (D.Lgs. n. 175) - Dichiarazione di successione e rimborsi d’imposta |
|
|
|
| Venerdì 12 Dicembre 2014 07:50 |
|
Pagina 5 di 13
In materia di dichiarazione di successione la presenza di crediti d’imposta a favore del de cuius non comporta più la necessità di presentare una dichiarazione integrativa. Nel caso in cui avvenga il rimborso a seguito della dichiarazione di successione, l’Agenzia terrà conto di tale versamento nella determinazione dell’imposta di successione.
Viene previsto l’esonero dalla dichiarazione di successione quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Possono essere, inoltre, sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; l'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma l, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma; gli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. L’Agenzia delle Entrate può chiedere i documenti in originale o in copia autentica. Le disposizioni entrano in vigore con l’entrata in vigore del D.Lgs (13.12.2014). |




