| Precisazioni sulle “Semplificazioni Fiscali” (D.Lgs. n. 175) - Modelli di dichiarazione e periodi d’imposta |
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| Venerdì 12 Dicembre 2014 07:50 |
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Secondo quanto previsto dall’articolo 17, le società con periodo
d’imposta coincidente/non coincidente con l’anno solare sono tenute a presentare la dichiarazione secondo i seguenti criteri: per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà essere utilizzato il modello di dichiarazione pubblicato il 31.01 dell’anno successivo; per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il modello di dichiarazione pubblicato entro il 31.01 di ogni anno dovrà essere utilizzato per il periodo d’imposta in corso al 31.12 dell’anno precedente a quello di approvazione. In altre parole, è stata uniformata la scelta del modello dichiarativo per le società di persone alle regole in essere per quelle di capitali (se il periodo comprende il 31 dicembre, si utilizza il modello “nuovo”). Inoltre, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IRAP: da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni va effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR in ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, devono effettuare i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni entrano in vigore con l’entrata in vigore del D.Lgs(13 dicembre 2014). |




