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Venerdì 26 Settembre 2014 06:48 |
 ( Laura G. D’Orso) In seguito al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria. Più nello specifico, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.
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