| Operazioni con l’estero sotto osservazione - La legge europea per il 2013 |
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| Venerdì 26 Settembre 2014 06:48 | |||||
Pagina 2 di 3 Il Provvedimento in oggetto si è reso necessario in conseguenza delle previsioni introdotte con la Legge 6 agosto 2013 n.97 (legge europea per il 2013).È infatti necessario ricordare che l’art. 9, comma 1, lettera b) della legge appena richiamata, nel modificare il Decreto-Legge 167/ 1990 ha stabilito che, al fine di garantire la massima efficacia all'azione di repressione delle evasioni fiscali internazionali, l'Unità centrale per il contrasto all'evasione internazionale (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza, possono richiedere agli intermediari finanziari i dati delle operazioni intercorse con l'estero per masse di contribuenti. Sempre con la stessa disposizione è stato inoltre previsto che può essere richiesto agli altri soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio (professionisti compresi), l'identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate. Al fine di poter definire le modalità e i termini delle richieste in oggetto era stata tuttavia prevista l’emanazione di un apposito provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza: provvedimento che, proprio lo scorso 8 agosto, ha visto la luce. |




Il Provvedimento in oggetto si è reso necessario in conseguenza delle previsioni introdotte con la Legge 6 agosto 2013 n.97 (legge europea per il 2013).