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Operazioni con l’estero sotto osservazione PDF Stampa E-mail
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Venerdì 26 Settembre 2014 06:48
Indice
Operazioni con l’estero sotto osservazione
La legge europea per il 2013
Pec da trasmettere entro il 31 ottobre
Tutte le pagine
140925 poliziotto(Laura G. D’Orso) In seguito al Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e del Comandate Generale della Guardia di Finanza dell’8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria. Più nello specifico, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.

Intermediari finanziari

Altri soggetti esercenti attività finanziaria

Professionisti, revisori, altri soggetti

banche; Poste italiane S.p.A.; gli istituti di moneta elettronica;gli istituti di pagamento; SIM SGR e SICAV; le imprese di assicurazione;gli agenti di cambio;le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;le società fiduciarie; le succursali insediate in Italia dei soggetti appena indicati; Cassa depositi e prestiti S.p.A.; i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta

promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF; intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB; agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.

soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di specifiche operazioni individuate dal D.Lgs. 231/2007.

Revisori contabili e società di revisione. Soggetti che svolgono attività di recupero di crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante; gestione di case da gioco; offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi e scommesse con vincite in denaro; offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro su rete fisica; agenzia di affari in mediazione immobiliare

su specifica richiesta forniscono evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l’estero per le quali sono tenuti agli obblighi di registrazione.

sono obbligati, su richiesta, a fornire le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi rilevati secondo le disposizioni previste ai fini antiriciclaggio, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.

-

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Gli elementi informativi da fornire nella risposta sono la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione; i dati identificativi dei soggetti che dispongono l’ordine di pagamento e le altre informazioni richieste nel Provvedimento

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Come è immediato comprendere, l’assoluta novità della previsione introdotta sta nel fatto che le richieste di informazioni potranno riguardare masse di contribuenti e non singole posizioni.

140926 guardia di finanza stemmaIl Provvedimento in oggetto si è reso necessario in conseguenza delle previsioni introdotte con la Legge 6 agosto 2013 n.97 (legge europea per il 2013).
È infatti necessario ricordare che l’art. 9, comma 1, lettera b) della legge appena richiamata, nel modificare il Decreto-Legge 167/ 1990 ha stabilito che, al fine di garantire la massima efficacia all'azione di repressione delle evasioni fiscali internazionali, l'Unità centrale per il contrasto all'evasione internazionale (UCIFI) e i reparti speciali della Guardia di finanza, possono richiedere agli intermediari finanziari i dati delle operazioni intercorse con l'estero per masse di contribuenti.
Sempre con la stessa disposizione è stato inoltre previsto che può essere richiesto agli altri soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio (professionisti compresi), l'identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate.
Al fine di poter definire le modalità e i termini delle richieste in oggetto era stata tuttavia prevista l’emanazione di un apposito provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza: provvedimento che, proprio lo scorso 8 agosto, ha visto la luce.

In considerazione della nuova previsione introdotta, i professionisti saranno tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line.
È infatti da sottolineare come sia le richieste di informazioni che le risposte dovranno essere necessariamente effettuate utilizzando il sistema Pec, eccezion fatta per le richieste trasmesse nel periodo transitorio (ovvero prima del 31 ottobre), per le quali è ammessa la trasmissione in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
Dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, i professionisti dispongono di un lasso di tempo di 15 giorni per poter trasmettere i dati identificativi del titolare effettivo, per mezzo di un documento statico non modificabile (ovvero nei formati.pdf, .jpg, .gif, .tiff.)
La validità della risposta sarà attestata da un’apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate inviata a mezzo Pec.
Qualora l’invio non sia ritenuto valido dovrà essere rinnovato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del messaggio Pec.

La richiesta di informazioni giungerà al professionista a mezzo PEC


Obbligo di comunicare la PEC entro il 31.10.2014


i professionisti dispongono di un lasso di tempo di 15 giorni per poter trasmettere i dati identificativi del titolare effettivo


I dati dovranno essere trasmessi, sempre a mezzo PEC, su documento statico non modificabile (ovvero nei formati.pdf, .jpg, .gif, .tiff.)


La validità della risposta sarà attestata da un’apposita comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate inviata a mezzo Pec


se l’invio non è ritenuto valido dovrà essere rinnovato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento del messaggio Pec

 
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