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Rivoluzione CUD: si cambia di nuovo PDF Stampa E-mail
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Martedì 03 Febbraio 2015 22:41
150203 ministero finanze(Laura Giulia D’Orso) Altra rivoluzione nella certificazione dei redditi. Dal 15 gennaio è andato in soffitta definitivamente il modello Cud sostituito dalla Certificazione Unica 2015 approvata definitivamente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Tale certificazione, servirà ad attestare l’erogazione di redditi di lavoro dipendente, assimilati (amministratori, co.co.co, co.co.pro, ecc), lavoro autonomo (professionisti, agenti di commercio) e redditi diversi (lavoro occasionale).
Quindi è importante evidenziare che i nuovi destinatari non saranno più soltanto i lavoratori dipendenti e coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, ma anche i lavoratori autonomi, i percettori di provvigioni e di redditi diversi soggetti a ritenute a titolo di acconto o d’imposta, fino ad ora certificati in forma libera.
La nuova Certificazione Unica dovrà essere rilasciata, come di consueto, entro il 28 febbraio 2015, in duplice copia al contribuente e potrà essere sottoscritta mediante sistemi di elaborazione automatica.
E' importantissimo evidenziare che sia i datori di lavoro che erogano compensi per redditi da lavoro dipendente e assimilato, sia i committenti che erogano compensi per lavoro autonomo dovranno trasmettere esclusivamente per via telematica ( per proprio conto tramite il canale FISCONLINE o per il tramite di un intermediario incaricato) il file contenente le certificazioni uniche CU, all’agenzia delle Entrate entro il 07/03 dell’anno successivo a quello in cui le somme ei valori sono stati corrisposti (per il 2015 la scadenza è fissata al 09/03/2015 visto che il 7 cade di sabato).
L'introduzione di questo nuovo modello si accompagna però ad un pesante regime sanzionatorio. Si sottolinea infatti che per ogni CU non trasmessa, trasmessa con errori o oltre i termini, la sanzione prevista è pari a € 100,00.
Il frontespizio della Certificazione Unica conterrà anche il quadro “CT” per indicare, nei casi previsti, la sede telematica dove ricevere il flusso contenente irisultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730/4). Molti saranno i documenti richiesti per tale certificazionee solo per citarne alcuni: copia delle fatture e/o note occasionali soggette a ritenuta (indicare sulla fattura la data di pagamento); modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute d’acconto con allegate le relative fatture/note; schede contabili anno 2013 e 2014 del conto relativo a “debiti ritenute d’acconto”.
Le istruzioni della nuova certificazione prevedono la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT (quello per il 730), le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Pertanto non è obbligatorio che un solo soggetto si occupi della predisposizione e dell’invio della certificazione, potendo l’adempimento essere suddiviso fra due soggetti (azienda, consulente del lavoro, commercialista). Ciò è importante perché, nella prassi, la stesura delle certificazioni per i soggetti autonomi era in larga parte sostenuta direttamente dalle aziende o delegata ai commercialisti. Ciò che conta adesso è organizzarsi per tempo per poter predisporre ed inviare telematicamente le certificazioni.
 
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