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Regimi agevolati e partite IVA: dov’è la convenienza? PDF Stampa E-mail
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Giovedì 13 Novembre 2014 23:07
141113 minstero finanze(Laura G. D’Orso) Il Decreto del Lavoro della Finanziaria 2015 (art. 9) introduce un nuovo regime “agevolato” riservato ai soggetti di piccole dimensioni che sarà chiamato a sostituire gradualmente gli attuali regimi esistenti a decorrere dal 2015. Il Governo lo ha denominato “regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi” o più semplicemente “regime forfetario” e ha il compito di determinare il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi-compensi (senza perciò riconoscere la deduzione analitica dei costi e delle spese); di assoggettare tale reddito ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’IRAP e di introdurre un regime agevolato anche ai fini contributivi pur confermando sostanzialmente le disposizioni vigenti nell’attuale regime dei minimi.
Questo nuovo regime non è riservato alle nuove attività ma riguarda tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa o un lavoro autonomo e che rispettano i requisiti richiesti relativamente ai ricavi e compensi e alla “struttura minimale.
Nel nuovo regime, l’onere fiscale varierà sulla base dell’attività esercitata ed il reddito imponibile dei nuovi forfettari sarà individuato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi il coefficiente di redditività individuato in modo differenziato in base all'attività esercitata. Il risultato così ottenuto sarà soggetto ad un’imposta sostitutiva di quelle sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e dell'Irap pari al 15%.

E’ necessario, però, analizzare le “Entrate” e le “Uscita”. Per i soggetti che rispettano le condizioni e i requisiti sopraesposti, il regime forfetario costituisce il loro regime naturale che sarà applicato a partire dal 2015. Il contribuente che “naturalmente” presenta tutti requisiti previsti può però non applicare il regime in esame esercitando l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi. L’opzione è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno; la stessa va comunicata nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è operata la scelta.
140926 guardia di finanza stemmaAl venir meno delle condizioni che consentono l’applicazione del regime, il contribuente, dall’anno successivo, applicherà il regime ordinario, potendo successivamente tornare al regime forfetario se rispetta nuovamente i parametri stabiliti. È possibile restare nel regime agevolato senza più vincoli di tempo. La nuova riforma fa di fatto cadere, infatti, il vincolo attuale di permanenza che era di cinque anni.
Il nuovo regime sostituirà i regimi agevolati oggi in vigore. In particolare il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 Legge 388/2000); il regime fiscale di vantaggio dei minimi (sostitutiva del 5% ex articolo 27, commi 1 e 2 D.l. 98/2011); il regime contabile agevolato degli ex minimi (articolo 27, comma 3, D.l. 98/2011) verranno sostituti dal nuovo regime forfettario
E’ da evidenziare che il Decreto prevede però la possibilità di un passaggio graduale al nuovo regime per coloro i quali già oggi sono contribuenti agevolati.
In particolare i contribuenti che nel 2014 adottano il regime fiscale di vantaggio dei minimi possono continuare in tale regime fino al termine del periodo temporale fissato dalla norma originaria (5 anni o compimento dei 35 anni). Per questo motivo quindi non viene “cancellato” dal 1° gennaio 2015 il precedente regime dei minimi ma si viene a determinare, di fatto, un “affiancamento” dei due regimi. In questo modo per un lungo periodo la novità prevista si accosterà al vecchio regime dei minimi che non scomparirà completamente, almeno per il momento.
Bisogna però porre l’accento sulla convenienza che la partita iva ancora dimostra rispetto ai nuovi regimi.
Questo “affiancamento” può essere per il contribuente che intende aprire la Partita Iva nei prossimi mesi “una spinta” a non attendere troppo e a procedere ad effettuarla entro la fine dell’anno.
Qualora l’inizio attività avvenisse entro il prossimo 31 dicembre il contribuente potrebbe, infatti, accedere all’attuale regime dei minimi che fiscalmente risulta più conveniente rispetto al nuovo “regime forfettario”
I vantaggi sono dati innanzitutto dal fatto che l’aliquota dell’imposta sostitutiva passerà dall’attuale 5% al 15%. Inoltre il limite dei ricavi, fisso a 15.000 per l’attuale regime dei minimi, nel nuovo regime forfettario varierà dai 15.000 a 40.000 differenziandosi sulla base del codice Ateco.
Considerando che i regimi agevolati sono molto utilizzati da giovani professionisti questi si troveranno a confrontarsi con il nuovo limite di 15.000 ero di parcelle emesse rispetto all’attuale limite di 30.000. Inoltre mentre nel regime dei minimi il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 5% è dato analiticamente dai ricavi meno i costi nel nuovo forfettario il reddito imponibile si calcola attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (distinto per sulla base del codice Ateco del contribuente) sui ricavi conseguiti. In particolare per i professionisti il coefficiente è pari al 78% pertanto in caso di fatturato pari a 10.000 € l’imposta sostituiva si calcolerà su una base imponibile di 7.800 euro.
 
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