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FORMARE PER ASSUMERE IN LOMBARDIA PDF Stampa E-mail
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Giovedì 02 Settembre 2021 11:43
 

RegLombCon delibera n. 4922/2021, la Regione Lombardia ha approvato una nuova misura che ha l’obiettivo di ridurre i tempi di reimpiego e di inserimento attraverso l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in fase di assunzione, sulla base delle esigenze delle aziende.

Con decreto n. 9190/2021, la Regione Lombardia ha approvato il bando “Formare per Assumere”: dal 26 luglio 2021 possono presentare domanda di contributo sul sito www.bandi.regione.lombardia.it i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni e contestualmente attuano, prima o dopo l’assunzione, un percorso di formazione per colmare il gap di competenze in ingresso.

Il bando è a sportello e prevede un primo stanziamento di 5.000.000 di euro, incrementabile con successivi step di finanziamento. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e[1]informazioni/imprese/gestione-risorse-umane/formare-per-assumere, oppure scrivere alla

casella di posta dedicata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

DESTINATARI

L’iniziativa denominata “Formare per assumere” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.

BENEFICIO

L’iniziativa finanzia incentivi occupazionali abbinati ai costi della formazione sostenuti dal datore di lavoro e, ove richiesto, i costi di selezione del personale. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello nazionale per alcune categorie di lavoratori.

Per poter accedere al contributo, l’azienda deve avere già assunto il destinatario e provvedere alla sua formazione, prima o dopo l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno. La misura prevede infatti anche un voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo, oltre a un voucher per i servizi di selezione del personale, il cui utilizzo è opzionale.

VOUCHER PER LA FORMAZIONE

Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di 3.000 euro, a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo.

Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da un’università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o certificazioni di competenze che verranno declinati nell’avviso.

VOUCHER SELEZIONE

L’azienda può accedere anche a un voucher fino a 500 euro per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati da soggetti appartenenti all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

BONUS OCCUPAZIONALE

L’incentivo è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro:

• lavoratori fino a 54 anni: 4.000 euro;

• lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 euro;

• lavoratori over 55: 6.000 euro;

• lavoratrici over 55: 8.000 euro.

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 euro se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti. Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

• a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;

• a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi dal contributo i contratti di lavoro subordinato di tipo domestico, di somministrazione o di lavoro intermittente. Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori, nei sei mesi precedenti, di misure regionali di politica attiva (Dote Unica lavoro, Azioni di rete e Garanzia Giovani). Per tali misure, infatti sono già previste analoghe agevolazioni e tipologie di servizi, attraverso altre misure sia regionali che nazionali.

DECORRENZA

Ai fini del riconoscimento del contributo, sono considerati validi i contratti di lavoro avviati a partire dal giorno 8 luglio 2021. Allo stesso modo, la formazione e l’eventuale servizio di ricerca e selezione devono essere stati erogati a partire da quella data.

PRECISAZIONI PER L’APPRENDISTATO

L’incentivo occupazionale è ammissibile per qualsiasi tipologia di apprendistato (I, II e III livello). Quanto al voucher per la formazione, per l’apprendistato di I e II livello la formazione nell’ambito dell’avviso:

• è facoltativa, in quanto si intende già assolta attraverso la componente di formazione esterna e interna prevista nel piano formativo finalizzato a costruire le competenze necessarie all’attività lavorativa;

• qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente se riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all’allegato 1 A “Percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS” dell’avviso.

Per l’apprendistato di II livello la formazione nell’ambito dell’avviso:

• è obbligatoria, in quanto costituisce una componente essenziale dell’impegno formativo previsto dalla norma, che oggi risulta solo in parte garantita dal finanziamento pubblico dei bandi provinciali;

• deve essere esterna ed erogata da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia (i corsi dovranno essere inseriti nell’offerta formativa ID 404 “Percorsi professionalizzanti”);

• nel piano formativo deve essere riferita esclusivamente al secondo modulo di formazione obbligatoria per il recupero delle competenze di base e trasversali della durata di 40 ore previsto dalla DGR 4676/2015 e riguardare obiettivi formativi individuati dal datore di lavoro. Il primo modulo e il terzo modulo formativo potranno essere prenotati all’interno dei cataloghi provinciali, nei limiti delle risorse disponibili e dei requisiti indicati negli atti di programmazione provinciale. Quanto al voucher per i servizi di ricerca e selezione, è ammissibile unicamente per l’apprendistato di II livello, mentre non è riconosciuto qualora l’assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato di I o III livello.

 
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