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integrazione del DPCM all’Ordinanza n. 624 del 27 ottobre, in Lombardia in vigore fino13 novembre PDF Stampa E-mail
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Mercoledì 04 Novembre 2020 10:15
 

Ad integrazione del DPCM, in base all’Ordinanza n. 624 del 27 ottobre, in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre le seguenti misure:

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO

L’Ordinanza del 26 ottobre firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana riconferma le misure adottate con l’Ordinanza del 21 ottobre.

Come stabilito dall’Ordinanza, che rimarrà in vigore fino al 13 novembre, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

L’Ordinanza stabilisce inoltre il divieto di bere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei luoghi pubblici (es. parchi, giardini e ville aperte al pubblico).

LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali vengono applicate le misure limitative e le Linee guida previste dal DPCM del 24 ottobre e dall’Ordinanza n. 624. Le altre attività (es. parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida in vigore.

MISURE PER PREVENIRE L’AFFOLLAMENTO NEI NEGOZI

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

 

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, come disposto dal DPCM del 24 ottobre,

con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale;

resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;

sono chiusi, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i distributori h24 che vendono bevande e alimenti confezionati (solo se con accesso dalla strada), con eccezione dei distributori di acqua e latte;

restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all’interno dei mercati agro-alimentari all’ingrosso.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

ACCESSO ALLE RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita), e comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

DIDATTICA A DISTANZA

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.

Possono essere svolte in presenza soltanto le attività di laboratorio, individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie.

Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.

Tali disposizioni si applicano anche a coloro che organizzano percorsi di formazione professionale (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua). Sono quindi consentite in presenza soltanto le attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.

Alle Università è raccomandato di promuovere la didattica a distanza quanto più possibile.

SLOT MACHINES

Resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines" situati all’interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche, produttive e ricreative elencate al punto 1.4 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte in maniera compatibile a quanto disposto dai provvedimenti in vigore (il DPCM del 24 ottobre, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto e l’Ordinanza regionale n. 624 del 27 ottobre).

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA - Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

All’ingresso delle scuole dell’infanzia, così come nelle sedi dei servizi educativi, è fortemente raccomandata la misurazione della temperatura nei confronti dei bambini e dei genitori/adulti che li accompagnano. Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore ai 37.5 °C al bambino o ai suoi accompagnatori, l’accesso non sarà consentito.

La misurazione della temperatura dei clienti/utenti è obbligatoria in caso di accesso a qualsiasi esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

 
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