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Ripristinato l’obbligo di denuncia fiscale per vendita di alcolici per i soggetti in precedenza escl PDF Stampa E-mail
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Giovedì 26 Settembre 2019 10:17
alcoliciSi ricorda agli esercenti impianti di trasformazione, di coordinamento e di deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono, a norma dell’art. 29 comma 1, D.Lgs. n. 504/95, denunciarne l’esercizio alla competente Agenzia delle Dogane. La denuncia, finalizzata all’ottenimento della licenza, va presentata almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività. Al riguardo, l’art. 13-bis, DL n.34/2019, c.d “Decreto Crescita” (introdotto in sede di conversione in legge), ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici per i soggetti che erano stati esclusi ad opera della Legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla Concorrenza). Conseguentemente, in virtù del novellato intervento normativo, sono di nuovo soggetti al suddetto obbligo di denuncia fiscale (al fine di ottenimento della licenza da parte dell'Ufficio delle dogane): i) gli esercizi pubblici; ii) gli esercizi di intrattenimento pubblico; iii) gli esercizi ricettivi; iv) rifugi alpini. Con la recente nota n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, nonostante il mutato assetto normativo, permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni. Atteso che la Legge n. 58/2019, di conversione del DL n. 34/2019, è entrata in vigore lo scorso 30.6.2019, consegue che l’obbligo di denuncia fiscale è reintrodotto a decorrere da tale data per tutte le attività che usufruivano dell’esonero. Sul punto, con la citata nota protocollo n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, sono sottoposti ai neo introdotti obblighi di denuncia anche gli operatori che hanno iniziato l’attività dal 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della c.d. “Legge sulla Concorrenza”) senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo. Conseguentemente, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie saranno tenuti a consolidare la loro posizione presentando all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici, utilizzando l’apposito modello di denuncia reperibile sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it - Dogane - In un click - Accise - Modulistica).
 
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