| Antiriciclaggio: limite contanti |
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| Mercoledì 18 Settembre 2019 13:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Premessa Dal 1° settembre 2019 sono stati intrapresi i nuovi controlli, da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate, attesi dalla normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all’evasione fiscale. Le verifiche da parte del Fisco si avvieranno per ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. NOTA BENE - Le banche, Poste Italiane spa, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di credito dovranno inviare, con cadenza mensile, una comunicazione all’UIF in caso di superamento del predetto limite mensile di 10.000, anche se riguardanti singole operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Il predetto limite è completamente scollegato ed è fondato su presupposti diversi da quello che fa scattare l’infrazione nelle ipotesi di trasferimento di denaro contante, in favore di soggetti terzi, ed indipendentemente dalla causa, di importi pari o superiori a 3.000 euro. Saranno sottoposti a controlli e verifiche non solo i clienti ritenuti sospetti, ma anche tutti quei soggetti che effettueranno operazioni occasionali, difficilmente riconducibili a rapporti continuativi in essere, nonché le operazioni eseguite dallo stesso soggetto in qualità di cliente o di esecutore (in quanto le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate al cliente in nome e per conto del soggetto per il quale ha operato). La segnalazione riguarda i singoli movimenti mensili di importo pari o superiore a 10.000 euro.
Questo perché l’uso di importi elevati di contanti fa presumere che le somme utilizzate o ricevute siano relative ad attività illecite, tra cui il lavoro nero e irregolare. Soggetti non interessati dall’obbligo di comunicazione I professionisti, già tenuti ad ulteriori adempimenti ai fini della disposizioni antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n° 231/2007, non sono tenuti al nuovo obbligo. Per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: → il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; → la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; → l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; → l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; → la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). SCHEDA PRATICA
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