| “in cantiere” alcune novità per fisco e lavoro |
|
|
|
| Giovedì 12 Luglio 2018 05:49 |
|
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la versione definitiva del “decreto dignità” le cui disposizioni entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento definitivo. Le novità fiscali Di seguito illustriamo le principali novità di carattere fiscale contenute nello schema del decreto.
Redditometro - modifiche Viene introdotta una disposizione secondo cui il decreto ministeriale attualmente vigente, che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva (DM 16.09.2015), non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire relativi al 2016 e agli anni successivi. Viene prevista l’adozione da parte del Mef di un nuovo decreto in materia, dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Spesometro - rinvio Viene previsto il rinvio della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (“spesometro” – articolo 21, Dl 78/2010). Nel dettaglio, viene stabilito che i dati relativi al terzo trimestre 2018 possono essere inviati telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28.02.2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (cioè il 30.11.2018).
Split payment – abolizione parziale Viene prevista l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment” – articolo 17-ter, Dpr 633/1972) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto. Delocalizzazione imprese beneficiarie di aiuti Introdotta una misura volta a sanzionare le aziende beneficiarie di aiuti che delocalizzano l’impresa al di fuori dell’UE. Secondo quanto previsto dallo schema di decreto, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi decadono dal beneficio qualora l’attività economica interessata (o un’attività analoga o parte di essa) venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Inoltre, fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei, le imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata (o un’attività analoga o parte di essa) venga delocalizzata dal sito incentivato entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato. Disposizioni integrative in materia di iper ammortamento L’incentivo conosciuto come “iperammortamento” spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero del beneficio. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Disposizioni integrative in materia di Ricerca & Sviluppo Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e vale anche per la determinazione della media di raffronto. I costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio. Le novità in materia lavoro Di seguito illustriamo le principali novità in materia lavoro contenute nello schema del decreto.
Contratti di lavoro a termine Attuata la modifica della disciplina dei contratti a termine con particolare riferimento ai seguenti elementi: 1. la durata massima del rapporto viene ridotta a 24 mesi; 2. il datore di lavoro deve giustificare l’apposizione del termine per tutti i rapporti di durata superiore a 12 mesi (esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, esigenze sostitutive di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria); 3. nel caso di rinnovo, deve essere sempre apposta la giustificazione del termine, ed il contributo addizionale viene incrementato a 0,5%; 4. il termine deve avere forma scritta; 5. il numero delle proroghe viene ridotto a 4.
|





