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Il canone RAI entra in bolletta PDF Stampa E-mail
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Lunedì 18 Gennaio 2016 17:01
160118 televisore-big(Laura G. D’Orso) La Legge di stabilità per il 2016 n. 208 disciplina le nuove modalità di pagamento del Canone RAI ordinario che verrà addebitato sulle fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica e diventerà una voce di spesa con l’importo di 100 euro contro i 113,50 dell'anno precedente.
Da aggiungere però che, in ragione dei tempi tecnici per adeguare i sistemi di fatturazione, il Canone RAI si pagherà in bolletta dal 1° luglio 2016 e, in quella fattura saranno addebitate tutte le rate scadute (la bolletta, cioè, conterrà gli arretrati dei sei mesi precedenti). Dal gennaio del 2017 il Canone sarà invece diviso in 10 rate e, per chi ha disposto l’addebito della bolletta sul conto corrente bancario o postale, l’opzione sarà estesa anche al pagamento del Canone RAI.
Non sarà invece più consentita la disdetta dell’abbonamento televisivo per “suggellamento” dell’apparecchio; ossia l’abbonato non potrà rendere inutilizzabile la TV, ad esempio, attraverso un imballaggio. Il presupposto di questa imposta resta la detenzione di uno o più apparecchi “atti o adattabili” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. La novità consiste però nel fatto che da quest’anno la detenzione o l’utenza di un apparecchio ricevente le trasmissioni televisive si dedurrà dall’intestazione dell’utenza di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.
Il Canone TV “per uso privato” sarà dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti presso la propria residenza dallo stesso soggetto e da persone appartenenti alla stessa famiglia anagrafica come individuata dall’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 223/89.
La detenzione esclusiva in ambito familiare di apparecchi radio non comporterà invece il pagamento di alcun Canone.
Lo Stato definisce per “apparecchio” TV un oggetto “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici”.
Chi non detenesse apparecchi “atti o adattabili” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, pur avendo un’utenza elettrica, potrà inviare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione va rilasciata in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 ed ha validità solo per l’anno in cui è presentata. Ciò significa che andrà rinnovata annualmente se persiste la condizione per l’esonero.
Ovviamente, coloro che dovessero rilasciare una dichiarazione falsa incorrerebbero anche in effetti penalmente rilevanti (art. 76 D.P.R. 445/00).
Sono esenti dal pagamento del Canone Rai ordinario: i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con reddito annuo non superiore a 8 mila euro; i rivenditori e riparatori di televisori; gli ospedali militari, case del soldato o sale convegni dei militari delle Forze Armate Italiane; i diplomatici e i consolari stranieri accreditati in Italia a condizione che nel paese da loro rappresentato anche i rappresentanti diplomatici italiani godano del medesimo trattamento.
Da sottolineare che rimarrà invece invariata la disciplina del Canone RAI speciale, cioè l’imposta dovuta da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive fuori dall'ambito familiare o che li impieghi a scopo di lucro diretto o indiretto (R.D.L. 21/02/1938 n. 246 e D.L. del 21/12/1944 n. 458) come ad esempio nel caso di alberghi, esercizi pubblici, banche ecc…
 
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