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L'aquila di Confindustria MB vola via da Monza? PDF Stampa E-mail
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Venerdì 26 Giugno 2015 10:26
141211 logo confindustria solo aquila(Paolo Mariani) Dopo i proclami vittoriosi e incuranti del ricorso presentato dai dissenzienti, il tempo galantuomo ha premiato questi ultimi, almeno provvisoriamente. Meglio, e tecnicamente più corretto, sarebbe dire che il tribunale si è riservato di approfondire le istanze dei ricorrenti. Secondo i contrari alla precipitosa fusione dell’ultra-centenario sodalizio imprenditoriale monzese-brianzolo la procedura contiene presunti elementi di illegittimità. Leggendo profanamente i documenti pubblici possiamo fare le seguenti considerazioni.
Per quanto riguarda le attribuzioni dell’assemblea, a questa compete anche lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori (pagina 10 dello Statuto, punto j) del paragrafo “Attribuzioni”). Senza entrare nei tecnicismi del ricorso proprio questo è un punto interessante e importante da analizzare. Pare che l’operazione tra Confindustria Monza e Brianza e Assolombarda sia stata condotta secondo la forma della fusione per incorporazione, cioè senza prima passare per lo scioglimento previsto dallo statuto, il quale testualmente all’articolo 24 recita che “lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto su convocazione di un’Assemblea generale straordinaria con all’ordine del giorno il solo oggetto “scioglimento dell’Associazione. La deliberazione relativa sarà valida con il consenso di un numero di voti che rispettino le previsioni del Codice civile. In tale caso, su proposta della Giunta esecutiva dell'Associazione, essa procederà alla nomina di tre liquidatori da scegliersi anche fra i non associati. (...)
Ora, pare che l’ordine del giorno dell’assemblea non contenesse lo “scioglimento dell’Associazione” bensì l’approvazione del progetto di fusione e della bozza di statuto dell’entità risultante. Quindi, anche questo sarebbe un elemento di discussione. E questo senza contare che la fusione per incorporazione non prevede la nomina di liquidatori come invece previsto dallo statuto.
Pare strano che imprenditori che gestiscono un’associazione di imprenditori siano incappati in una svista così delicata come la confusione tra “scioglimento” e “fusione per incorporazione” e un dettaglio come la conformità procedurale ai dettami statutari.  Ma tant’è e prendiamo atto che questo è successo. A onor del vero bisogna notare che il tribunale non ha annullato, revocato o invalidato la delibera assembleare, ma ha preso tempo per analizzare i documenti. Questo, seppure lasci una porta socchiusa sulla legittimità della fusione, permette anche di dubitare della stessa vito che i magistrati vorrebbero capire e studiare meglio i dettagli dell’operazione e pronunciarsi sugli argomenti del ricorso. In altre parole, non essendo stato respinto, il ricorso e il comportamento dei giudici permette ad entrambi gli schieramenti di sperare che le rispettive posizioni siano legittime, almeno fino al pronunciamento finale.
 
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