| Modello Unico PF/2015: ecco le novità |
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| Mercoledì 27 Maggio 2015 21:00 |
(Laura G. D’Orso) Con il Provvedimento dell’Agenzia Entrate emanato il 30.1.2015 è stato approvato il modello di dichiarazione «Unico 2015&PF» e le relative istruzioni che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2015 riguardante ovviamente il periodo d’imposta 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. E’ necessario che presentino la dichiarazione dei redditi ovvero il Modello Unico PF 2015 tutti quei contribuenti che hanno conseguito redditi nell’anno 2014 e non rientrano nei casi di esonero sotto elencati, quelli che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili e cioè i titolari di partita IVA, anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito. Più specificamente sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi: i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CU 2015 e/o CUD 2014), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite; i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero; i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CU 2015 o CUD 2014); i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa); i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011); i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte); i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF (in tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33); i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;
Nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque decidere di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2014 o da acconti versati nello stesso anno Importante invece sottolineare che risultano esonerati dalla presentazione della dichiarazione i soggetti che possiedono solo il reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze; solo redditi di lavoro dipendente o pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad operare le ritenute d’acconto, ovvero, da più sostituti d’imposta, dei quali l’ultimo ha effettuato il conguaglio considerando anche i redditi derivanti dai rapporti precedenti; solo redditi di lavoro dipendente (alle condizioni di cui sopra) e redditi di fabbricati derivanti dall’abitazione principale e relative pertinenze; solo redditi da co.co.co. anche a progetto, escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. In tali casi per essere esonerati è necessario che le detrazioni riconosciute per il coniuge e i familiari a carico siano effettivamente spettanti e non siano dovute le addizionali regionale e comunale; solo redditi esenti (quali, ad esempio, le rendite INAIL per invalidità permanente o morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra e sociali, le indennità di accompagnamento e gli assegni erogati a ciechi/sordi/invalidi civili, i compensi per l’attività sportiva dilettantistica fino ad Euro 7.500); solo redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta ovvero assoggettati ad imposta sostitutiva; solo redditi fondiari (compresa l’abitazione principale e sue pertinenze) di importo complessivo non superiore a Euro 500; un reddito complessivo: 1.non superiore a Euro 8.000, nei casi di reddito di lavoro dipendente o assimilato più altre eventuali tipologie di reddito, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze; 2. non superiore a Euro 7.500, nei casi di reddito di pensione più eventuali altre tipologie di reddito, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze; un reddito di pensione non superiore a Euro 7.500, redditi di terreni di importo non superiore a Euro 185,92 e il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze. In tali casi per essere esonerati è necessario che il periodo di lavoro/pensione sia non inferiore a 365 giorni, che le detrazioni riconosciute per il coniuge e i familiari a carico siano effettivamente spettanti e che non siano dovute le addizionali regionale e comunale; un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, derivante da pensione più eventuali altri redditi non superiore a Euro 7.750 se il contribuente ha un’età pari o superiore a 75 anni ed il periodo di pensione è non inferiore a 365 giorni; un reddito derivante dall’assegno corrisposto dall’ex coniuge più eventuali altri redditi, al netto dell’abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a Euro 7.500; redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e altri redditi con detrazione non rapportata al periodo di lavoro (ad esempio, redditi da attività commerciali o di lavoro autonomo occasionali) non superiori a Euro 4.800; solo compensi per l’attività sportiva dilettantistica di importo non superiore a Euro 28.158,28. Il Modello UNICO Persone Fisiche 2015 deve essere presentato entro i termini seguenti: dal 2 maggio 2015 al 30 giugno 2015 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; entro il 30 settembre 2015 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Come sempre succede inoltre, scadendo i termini di sabato o in un giorno festivo essi sono prorogati al primo giorno feriale successivo. |




(Laura G. D’Orso) Con il Provvedimento dell’Agenzia Entrate emanato il 30.1.2015 è stato approvato il modello di dichiarazione «Unico 2015&PF» e le relative istruzioni che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2015 riguardante ovviamente il periodo d’imposta 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. 
