| Co.co.co, Co.co.pro e associazioni in partecipazione: cosa ci riserva il futuro? |
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| Sabato 11 Aprile 2015 06:04 |
(Laura G. D’Orso) Con la legge n. 183 del 10.12.2014 del Job Act viene previsto il superamento di alcune tipologie di contratti e vengono apportate modifiche al mondo del lavoro. Uno dei primi cambiamenti, già divenuto definitivo, riguarda il contratto a tutele crescenti che, per effetto del primo decreto vede modificate le tutele del lavoratore licenziato con la previsione, in via principale, di un risarcimento economico senza reintegro. Con un secondo decreto attuativo, anch’esso già definitivo, è modificato il sistema di ammortizzatori sociali dei lavoratori introducendo il NASPI, l’ASDI e l’INT-COLL (con carattere temporaneo). Con un terzo decreto poi, non ancora definitivo, viene prevista la modifica di alcuni istituti del lavoro e l’abrogazione di alcune figure di impiego, che verranno ricondotte al lavoro dipendente. Si tratta della “collaborazione a progetto”, “dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro” e, in misura più limitata “dei contratti di collaborazione coordinata” (che verranno invece riservati a specifiche ipotesi e settori economici).
Più nei dettagli. Secondo quanto stabilito dall’articolo 49 dello schema del decreto legislativo, a partire dall’entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni in materia di collaborazione a progetto rimangono valide solo ed esclusivamente per la regolazione dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore. Pertanto, i datori di lavoro che impiegano alle proprie dipendenze collaboratori a progetto non dovranno procedere alla modifica del rapporto, ma dovranno tenere in considerazione che alla scadenza della collaborazione non si potrà più accedere all’istituto del lavoro a progetto. Secondo quanto stabilito dall’articolo 50 dello schema di decreto legislativo, viene inoltre parzialmente abrogato l’articolo 2549 cc, che per effetto delle modifiche proposte non includerà più la fattispecie dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Nel dettaglio, secondo le modifiche previste, l’articolo 2549 cc stabilirà quanto segue: “con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto di capitale.” Si stabilisce quindi che i contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Relativamente poi alle collaborazioni organizzate dal committente, si segnala che il decreto prevede la riduzione delle ipotesi di applicazione, a favore della figura del contratto di lavoro subordinato. Seppure in questo caso il Governo non abbia sancito l’abrogazione degli istituti, viene previsto che, a far data dal 01.01.2016, si applica la disciplina del rapporto subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Se la maggior parte dei rapporti di collaborazione, quindi, dovrà essere ricondotta al rapporto di lavoro subordinato, vengono previste alcune eccezioni in cui possono trovare applicazione le predette forme. Si tratta in particolare delle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; delle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; delle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni e infine delle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Considerata la portata delle modifiche si è prevista l’introduzione di una procedura che favorisca la trasformazione dei rapporti di lavoro in rapporti di lavoro subordinato. Per favorire il corretto utilizzo delle figure contrattuali “autonome”, i datori di lavoro avranno la possibilità di trasformare i rapporti con estinzione di qualsiasi rilievo contributivo, assicurativo e fiscale conseguente all’eventuale erronea qualificazione del lavoratore. In particolare, viene previsto che nel periodo compreso fra l’entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, possono beneficiare dell'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione. Hanno accesso alle nuove procedure di rapporto: i collaboratori a progetto; i collaboratori coordinati e i titolari di partita IVA. Se i lavoratori sottoscrivono un atto di conciliazione e i datori di lavoro non recedono dal rapporto entro 12 mesi avranno estinte le violazioni. |




(Laura G. D’Orso) Con la legge n. 183 del 10.12.2014 del Job Act viene previsto il superamento di alcune tipologie di contratti e vengono apportate modifiche al mondo del lavoro. Uno dei primi cambiamenti, già divenuto definitivo, riguarda il contratto a tutele crescenti che, per effetto del primo decreto vede modificate le tutele del lavoratore licenziato con la previsione, in via principale, di un risarcimento economico senza reintegro. 
