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Le procedure dei debiti erariali nel caso di mancato pagamento PDF Stampa E-mail
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Lunedì 23 Marzo 2015 23:41
150324 pioggia di soldi big(Laura G. D’Orso) Sempre più persone in Italia si indebitano perché le entrate non bastano a far fronte al costo della vita. Il dato emerge dalla relazione annuale della Consulenza Debitori Caritas mentre uno studio condotto da AZ Holding mostra un progressivo mutamento nella figura del debitore medio italiano. Il primo punto riguarda il genere del debitore: nel 2011 il 71,4% dei debitori erano uomini, con una quota di donne del 28,6%. Nel primo trimestre del 2014 si è arrivati al 63,1% di uomini e 36,9% di donne, seguendo un progressivo aumento delle quote di debitrici femmine. Questo deriva in parte dalla crescente disoccupazione maschile e dalla necessità di utilizzare tutte le fonti che possano indebitarsi.
Anche verso l’erario i mancati pagamenti hanno assunto livelli preoccupanti. Numerose sono quindi le procedure che sono state messe in atto dall’Ente per rientrare nei pagamenti. Ecco un elenco semplificato delle differenti procedure applicate dal Fisco italiano.
Importante è sottolineare che queste procedure cautelari vengono attivate per legge alla scadenza della notifica delle cartelle erariali. Decorsi infatti sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, se il contribuente non ha provveduto al pagamento e non ha ottenuto una rateizzazione o un provvedimento di sospensione o un annullamento del debito, l’ente della riscossione è tenuto ad attivare alcune procedure dette cautelari che servono come garanzia del credito che si deve corrispondere.
Una di queste procedure è il Fermo Amministrativo cioè l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore. Prima però del fermo dell’automezzo, il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, contenente l’invito a mettersi in regola nei successivi trenta giorni: soltanto in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo corrispondente alla targa indicata. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro quei trenta giorni, che il bene mobile è strumentale all'attività svolta dall’impresa o per la professione esercitata dal proprietario del veicolo.
La cancellazione del fermo viene effettuata al saldo del debito o, in caso di rateazione, contestualmente al pagamento della prima rata, consegnando al PRA la liberatoria rilasciata da Equitalia. Nel caso in cui il contribuente e proprietario del veicolo, non proceda al pagamento di quanto richiesto il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta, mediante procedura esecutiva.
Un’altra temuta procedura è l’Ipoteca Immobiliare cioè quell’atto che l’ente della riscossione iscrive presso la Conservatoria a garanzia del credito. Prima però di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca, il contribuente riceve una comunicazione di preavviso di iscrizione d’ipoteca con la quale lo si invita a pagare le somme dovute entro trenta giorni e soltanto trascorso inutilmente detto termine l’Ente della riscossione procederà con l’iscrizione dell’ipoteca. L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta previa comunicazione scritta e qualora il credito fiscale sia complessivamente superiore ad € ventimila/00. La cancellazione dell’ipoteca avviene senza aggravio di ulteriori spese per il contribuente, contestualmente al saldo del debito quindi in caso di rateazione con il pagamento dell’ultima rata. Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge, l’ente della riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.
Le procedure esecutive per legge sono attivate, dopo gli atti previsti dalle procedure cautelari, per il recupero delle somme iscritte a ruolo dagli Enti impositori. Queste procedure prevedono il pignoramento di somme e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili.
Si dà corso alle procedure esecutive per la vendita all’asta dei beni, in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. È bene rammentare che, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile presenta congiuntamente le seguenti caratteristiche: è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente; è l’unico immobile di proprietà del debitore; non è di lusso. Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile e all’esecuzione del procedimento (vendita all’asta) solo se: l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a centoventimila euro e sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
La legge prevede che il contribuente d’intesa con l’ente della riscossione, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i cinque giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui non si realizzi la vendita, entro il giorno precedente al secondo incanto. In questo caso l’intero ricavato sarà versato direttamente all’ente della riscossione che utilizzerà l’importo per il saldo del debito e restituirà al contribuente l’eventuale somma eccedente entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.
Il Pignoramento verso terzi prevede che l’ente della riscossione possa procedere al recupero delle somme dovute dal contribuente-debitore attraverso i crediti da lui vantati da un terzo. Con questa procedura si richiede al terzo di versare quanto da lui dovuto al contribuente-debitore, direttamente all’ente della riscossione (es. si chiede di pagare direttamente ad Equitalia l’affitto dell’appartamento se il proprietario è un contribuente-debitore oppure al datore di lavoro di versare parte dello stipendio del lavoratore). In questo caso il terzo deve procedere con il pagamento entro sessanta giorni oppure rendere una dichiarazione in cui certifica l’inesistenza del debito.
Il Pignoramento su stipendi e pensioni prevede interventi graduali: fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo; tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo; sopra i 5.000 euro, la quota pignorabile è un quinto.
Il Pignoramento inoltre può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ad esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.
 
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