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Villa Reale: il ricorso di Legambiente rigettato dal TAR PDF Stampa E-mail
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Lunedì 23 Febbraio 2015 07:37
(Comunicato Stampa) "La sentenza perviene a distanza di quasi un anno dalla fissazione della prima udienza. La Villa reale nel frattempo è stata proclamata sede dell'Expo che è ormai imminente. Consideriamo che una pronunzia di annullamento avrebbe comportato conseguenze e ripercussioni gravi sull'Expo medesimo.
150223 villa reale montaggioLa sentenza nulla ha disposto su alcuni questioni fondamentali: ciò in quanto la ricorrente non avrebbe sul punto “interesse ad agire”. Ci chiediamo chi allora chi deve valutare (giudice penale o Corte dei conti) le seguenti questioni e ad opera di chi (visto che solo il comitato si è mosso):
- le irregolarità del bando e della gara come, peraltro già censurate in parte dall'autorità garante per la concorrenza
- la dedotta illegittimità dei sub appalti delle gestione degli spazi senza gara pubblica.
Il Tar non si è pronunciato sulla questione decisiva della compatibilità delle attività commerciali previste nel disciplinare con la destinazione della Villa, lasciando impregiudicata una questione da cui dipende il futuro della Villa sotto il profilo della salvaguardia della dignità del monumento e di cui già si sono visti effetti deleteri e censurati dalla cittadinanza (uno per tutti la Festa di Halloween che non si è concretizzata solo grazie alla levata di scudi dei cittadini).
Sulla questione della fruizione pubblica il Tar, nel confermare il principio della indispensabilità della fruizione pubblica, si limita a far riferimento agli articoli del contratto che, a suo avviso, sarebbero in grado di garantirla e rimette agli organi preposti (Consorzio) l'attività di controllo. Si è visto in più occasioni, tuttavia, come in assenza di un Comitato tecnico scientifico di indirizzo e di controllo, pur previsto nello Statuto del Consorzio medesimo, l’azione del Consorzio sia stata orientata, più che alla salvaguardia del bene, alle esigenze di concessionari e sub-concessionari; a meno che non si pensi che il concetto di fruizione pubblica del bene consenta l’interdizione al pubblico di visitatori che hanno pagato un regolare biglietto, di sale date in subconcessione per attività che nulla hanno a che fare con la valorizzazione del bene, ma semmai con il suo degrado (si veda l’art. 13 del disciplinare e il trattamento che stanno subendo i parquet del Maggiolini). Noi come Comitato ci adopreremo in tutte le sedi affinché gli strumenti di controllo del Consorzio vengano utilizzati coerentemente alla normativa. In ogni caso, è certamente positivo che la sentenza lasci intendere che il concessionario non può fare quello che vuole del bene avuto in concessione.
Notazione importante: la compensazione delle spese legali nonostante il rigetto rivela una valutazione positiva dell'azione del ricorrente.
Non ci sentiamo affatto sconfitti e, anzi, rivendichiamo i risultati ottenuti. Primo tra tutti il fatto che al piano Belvedere non è stato realizzato il ristorante di lusso ed ora è sede permanente della Triennale. Continueremo nella nostra azione ancor più spronati e con l'occasione chiediamo un incontro pubblico con il Presidente del Consorzio e l'ex sindaco Mariani (aperto nel caso anche agli altri interlocutori) su tutte le questioni aperte dalla sentenza. Monza, 13 febbraio 2015"

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