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Agevolazioni per acquistare un immobile, ma... Stampa
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Lunedì 05 Gennaio 2015 19:56
150105 casa04(Laura G. D’Orso) Il pacchetto di riforme “sblocca-Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2014, porta con sé alcune novità nel settore immobiliare. L’art.21 del D.L. 133/2014 infatti introduce un’agevolazione per i contribuenti privati che, acquistando un immobile di classe energetica elevata, pensi poi di destinarlo alla locazione.
Si tratta, in sostanza, di una nuova misura diretta ad incentivare gli investimenti immobiliari perché nelle intenzioni del Governo con l’art. 21 del D.L. n. 133/2014, si introduce uno sconto fiscale del 20% sul prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita oppure sulle spese di costruzione attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori, che si concretizza in una deduzione di 60.000 euro, godibile in massimo otto anni (7.500 euro all'anno).
Il vero problema però è che quell’immobile, dovrà poi essere locato per almeno otto anni a canone inferiore rispetto a quello di mercato. Coloro che acquisteranno con il bonus del 20% saranno, dunque, obbligati a locare a un canone “calmierato” rispetto a quello di mercato.
Le agevolazioni fiscali saranno applicate però unicamente a condizione che sussistano questi requisiti elencati: l'acquisto deve essere effettuato dal 01.01.2014 al 31.12.2017; l’immobile deve essere a destinazione residenziale (di nuova costruzione e invenduto alla data del 12.11.2014 o oggetto di restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione ex art. 3, co.1 lett. c) e d) del D.P.R. n. 380/2001); la categoria catastale deve essere necessariamente A (abitazioni) esclusi gli A/8, A/9 e A/1 (ville e case storiche o signorili); l’unità non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E (D.M. n.1444 del 02.04.68); la classe energetica degli immobili deve essere del tipo A o B; l’acquirente deve essere persona fisica che non esercita attività d’impresa; il tetto di spesa per l'acquisto (anche di due immobili) è di 300.000 euro; la destinazione locativa va operata entro 6 mesi dalla fine lavori di costruzione o dall’acquisto per almeno 8 anni continuativi; il canone non sia superiore a quello previsto dalla convenzione dell’art. 18 D.P.R. 380/2001 (canone convenzionato) o al minore tra il canone concordato ex art.2 co.3 L. 431/98 e quello speciale ex art. 3, co. 114 L. 350/2003.
Importante soprattutto però è che colui vende sia un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o cooperativa edilizia o soggetti che vi hanno fatto tali interventi per le cessioni antecedenti al 12/11/2014. La legge di conversione ha anche cancellato per il periodo successivo ogni riferimento rispetto alla qualifica del cedente, rendendo applicabile l’agevolazione agli acquisti di immobili a prescindere dalla natura del cedente.
Si riconoscono per chi acquista due benefici di natura fiscale cumulabili tra loro: una deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, fino al limite massimo di 300.000 euro; (una deduzione massima quindi di 60.000 euro, da suddividere in 8 quote annuali da 7.500 euro l’anno) e una deduzione Irpef degli interessi passivi pagati sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile oggetto di agevolazione.