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Contributo a fondo perduto: avvio dopo il 15 giugno Stampa
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Giovedì 18 Giugno 2020 08:15

Con il provvedimento n. 0230439 del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la richiesta del contributo a fondo perduto ex art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), destinato al ristoro dei soggetti che abbiano subito un calo del fatturato in dipendenza delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Le domande potranno essere presentate dal 15 giugno e non oltre il 13 agosto 2020; se il soggetto richiedente è un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto. La trasmissione delle istanze dovrà essere effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Solo se l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro il modello deve essere firmato digitalmente dal richiedente ed essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Nella compilazione della domanda dovrà essere posta la massima attenzione. Nel caso, infatti, in cui il contributo erogato è in tutto o in parte non spettante, oltre alla sanzione dal 100 al 200% di cui all’art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, è applicabile anche l’art. 316-ter del codice penale, che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni (se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro; sanzione che non potrà comunque essere superiore al triplo del contributo erogato).

Quando inviare l’istanza

La richiesta potrà essere effettuata a partire dal 15 giugno 2020 e fino al termine del 13 agosto 2020. Nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, invece, i canali di invio delle domande saranno attivi dal 25 giugno e resteranno aperti fino al 24 agosto.

Nei medesimi termini è possibile presentare, in caso di errori, una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, che potrà essere inviata anche oltre i termini indicati.

A seguito della presentazione del modello il contribuente riceverà una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico sarà recapitata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Come inviare l’istanza

L’invio del modello va effettuato mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi ”.

Chi può richiedere il contributo a fondo perduto

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con esclusione dei professionisti) e di reddito agrario, titolari di partita IVA che, nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che, alla data del 31 gennaio 2020, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi (delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).