| La detraibilità dei premi assicurativi |
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| Lunedì 27 Maggio 2019 09:29 |
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I premi di assicurazione detraibili sono disciplinati dall’articolo 15, comma 1, TUIR, più precisamente: la lettera f), con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, anche a tutela delle persone con disabilità grave, di invalidità permanente o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; dal 2018, ai sensi della successiva nuova lettera f-bis), con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Pertanto, a titolo esemplificativo possono rientrare in tale categoria terremoti, alluvioni, frane e uragani. Si sottolinea che pur essendo ormai diffuse le cd. polizze “multirischio”, in grado di coprire al contempo più rischi inerenti ad un medesimo immobile, ai fini della detraibilità, si ritiene che l’assicurazione interessata debba necessariamente effettuare un distinguo all’interno del premio versato, individuando puntualmente le somme destinate a coprire i vari rischi contemplati. I premi di assicurazione sono caratterizzati da diversi limiti di detraibilità, a seconda dell’oggetto e della data di stipula del contratto. In particolare: i premi assicurazioni detraibili per un importo massimo di C 530 e riguardano: assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (stipulate/ rinnovate dal 2001) e assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (stipulate/rinnovate fino al 2000); i premi assicurazioni detraibili per un importo massimo di C 750 al netto dei premi di assicurazione riportati al punto 1 e riguardano le assicurazioni contro il rischio di morte stipulate per tutelare persone con grave disabilità; i premi assicurazioni detraibili nel limite di C 1.291,14 al netto delle spese per le assicurazioni riguardano le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
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