| Certificazione Unica 2019 |
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| Mercoledì 27 Febbraio 2019 10:18 |
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L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 15.1.2019 n. 10664, ha approvato i modelli di
“Certificazione Unica 2019” (CU 2019), relativi all’anno 2018. La Certificazione Unica – CU – è il documento ufficiale che indica i redditi percepiti da un lavoratore nel corso dell’anno precedente, per attestare il percepimento dei redditi da parte del lavoratore dipendente, del pensionato o del lavoratore autonomo. Questo adempimento riguarda i sostituti d’imposta, tenuti a mettere a disposizione dei contribuenti interessati, il modello riepilogativo (CU) dei dati fiscali e previdenziali relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, percepiti nell’anno d’imposta 2018, più precisamente:a. i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2018 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; b. i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’autore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2018; c. le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2018, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73; d. le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta; f. i corrispettivi erogati dal condominio nel 2018 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73; g. i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017); h. alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2018; i. le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di
natura autonoma; l. l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2018 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449; m. l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413; n. le relative ritenute operate; o. le detrazioni d’imposta effettuate; p. i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti; q. i dati assicurativi INAIL. NON DEVONO RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE UNICA La Certificazione Unica 2019 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, badanti), ai quali va consegnata una “dichiarazione sostitutiva” semplificata. COMPENSI EROGATI AI CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI La Certificazione Unica 2019 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei compensi corrisposti nel 2018 alle persone fisiche che: · applicano il regime agevolato relativo: – ai c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011); – oppure ai “contribuenti forfettari” (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014); pur non avendo subito ritenute alla fonte su tali compensi il sostituto è obbligato a consegnare ed inviare la CU per i compensi corrisposti a tali percipienti. REGIME SANZIONATORIO – TRASMISSIONE TELEMATICA L’obbligo di trasmissione telematica all’ Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, infatti, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione: · senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97; . con un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro. REGIME SANZIONATORIO – CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d’imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015). Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l’attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia “meramente formale” e quindi non sanzionabile. |

