Messaggio
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Risposta ai controlli formali dell’Agenzia delle Entrate Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Giovedì 15 Settembre 2016 21:09
141020 denaro e carrello(Laura G. D’Orso) L’Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente comunicazioni per attività di controllo automatico, controllo formale e per la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, per esempio su Tfr, arretrati, ecc..
Tuttavia, non essendo queste comunicazioni veri e propri atti impositivi, essi non sono impugnabili in Commissione tributaria.
Il controllo formale consiste cioè nel verificare la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione consegnata con la documentazione conservata dal contribuente, con i dati estratti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti analizzando quindi i sostituti d’imposta, gli enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc..

Ovviamente, prima dell’iscrizione al ruolo dei tributi derivanti dai controlli formali il contribuente deve essere informato e chiamato a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti. Se la documentazione presentata non prova la correttezza dei dati dichiarati o se il contribuente non risponde all’invito, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione con la richiesta delle maggiori somme dovute aggiungendo le relative sanzioni e gli interessi.

La comunicazione dell’esito del controllo viene recapitata con raccomandata al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.
Tuttavia, avendo l’Agenzia delle Entrate inviato ai contribuenti le richieste di documentazione relative al controllo formale del modello UNICO 2014 (ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73) nel mese di luglio, essa si è trovata a dover rinviare a settembre le giustifiche dei contribuenti ritenendo che fosse difficile adempierli nel mese di agosto. La stessa Agenzia ha precisato che: “…c’è tempo fino a tutto settembre per rispondere alle richieste di documentazione inviate dalla metà di giugno dalle Entrate... per evitare che i contribuenti debbano adempiere ad obblighi nel mese di agosto …”.

Se però il contribuente non ritenesse fondata la pretesa tributaria potrà segnalare all’ufficio da cui è arrivata la comunicazione o attraverso il canale “Civis” eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio stesso.

L’ufficio potrà procedere allo sgravio totale oppure alla rettifica parziale della comunicazione. In quest’ultimo caso il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare ricalcolate e potrà usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Trascorso questo termine, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena.

Se prima di rivolgersi all’ufficio il contribuente intendesse comunque versare una parte dell’importo richiesto, non dovrà utilizzare il modello F24 precompilato ma predisporne un altro, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Inoltre è sempre possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati.